
Con riferimento alle restrizioni all’import per i prodotti siderurgici introdotte con l’XI pacchetto (art. 3 octies, lettera d / All. XVII Reg. 833/2014), si riportano a seguire le FAQ aggiornate della Commissione che includono (pag. 9-15) alcune indicazioni operative: https://finance.ec.europa.eu/system/files/2023-10/faqs-sanctions-russia-listed-goods_en.pdf
Segnaliamo, inoltre, che sullo stesso argomento l’Agenzia delle Dogane ha diramato una prima comunicazione, il 22 settembre scorso, sulle prove di origine presentabili, già allegata alla nostra precedente circolare sulla tematica.
Ulteriori precisazioni nell'Avviso datato 6 ottobre.
In pratica, viene specificato che il Mill Test Certificate-MTC deve considerarsi quale una delle prove ammissibili dell’origine dei fattori produttivi e che possono essere presi in considerazione quali documenti di prova idonei, le fatture, le bolle di consegna, le dichiarazioni dei fornitori a lungo termine, la corrispondenza commerciale, descrizioni di produzione, certificati di qualità e clausole negli ordini di acquisto o nei contratti eseguiti, a condizione che includano informazioni sull’origine dei fattori produttivi impiegati.
L'esistenza della prova in questione deve essere indicata utilizzando il codice documento Y824 nella dichiarazione doganale.
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