
Patente a crediti e operatività nel cantiere
Il comma 10 dell’articolo 27 consente, in caso di patente con punteggio inferiore a 15 crediti, il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione quando il valore dei lavori già eseguiti supera il 30% del valore del contratto, fatte salve eventuali misure di sospensione dell'attività imprenditoriale previste dall'art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008. Questa disposizione si applica nei casi in cui un soggetto, inizialmente in possesso della patente, subisca una decurtazione dei crediti durante l'esecuzione dei lavori, tale da portare il punteggio sotto la soglia minima di 15 crediti.
Come precisato nella circolare dell’INL n. 4/2024, per valutare l'applicabilità della norma, è necessario verificare il valore dei lavori previsti nell’ambito del singolo appalto o subappalto, così come riportato nel relativo capitolato o contratto sottoscritto dalla singola impresa o dal lavoratore autonomo, senza considerare il valore dei lavori riferiti al cantiere nel suo complesso. Se i lavori già eseguiti dall'impresa o dal lavoratore autonomo superano il 30% del valore dei lavori affidati, questi possono completare le attività in corso sullo stesso sito. Tuttavia, per i siti in cui tale soglia non è stata raggiunta, l'attività deve cessare in mancanza di un titolo abilitante.
L'onere di dimostrare il superamento della soglia del 30% spetta all'impresa o al lavoratore autonomo, i quali, in assenza di tale prova, non potranno avvalersi della possibilità di completare i lavori.
Infine, l'eccezione prevista dal comma 10 non si applica ai soggetti che siano completamente privi di patente o che non abbiano presentato la relativa richiesta tramite il portale dedicato.