
Sono state pubblicate sul sito del GSE Ricerca - Assistenza Clienti (service-now.com) le prime FAQ sul piano Transizione 5.0 elaborate in collaborazione con il Mimit.
Si tratta delle prime risposte che verranno aggiornate nel corso dei prossimi mesi, con l’obiettivo di rendere più facile l’interpretazione e la concreta applicazione dell’incentivo per la transizione digitale e green delle imprese.
Queste prime risposte affrontano punti rilevanti ma non risolvono completamente alcuni degli argomenti più controversi del piano, come ad esempio il nodo del DNSH (principio secondo cui gli investimenti non devono pregiudicare le risorse ambientali) e quello del calcolo del risparmio energetico.
Si ricorda che le FAQ hanno una funzione extra-normativa: al pari della circolare operativa, non costituiscono cioè una fonte del diritto, come il decreto legge, e la legge di conversione (norma primaria), e il decreto attuativo (norma secondaria), ma servono solo come strumento informale per spiegare quanto contenuto nei documenti. Anche se in passato le FAQ sono state utilizzate dallo stesso Ministero per fornire interpretazioni ufficiali in merito ad aspetti poco chiari delle norme stesse.
Esempio di FAQ
D. E’ possibile cumulare il credito d’imposta con altre agevolazioni previste nell’ambito dei programmi e strumenti finanziati con risorse dell’Unione europea?
Nella risposta si specifica che il cumulo è ammesso per gli incentivi finanziati con risorse nazionali ed escluso con gli incentivi finanziati o cofinanziati con risorse derivanti da programmi europei, incluso il FESR (Fondo di Sviluppo Regionale, che finanzia ad esempio i bandi per progetti di ricerca o di innovazione delle varie Regioni).
D. È possibile agevolare con l’incentivo Transizione 5.0 le Macchine Mobili non Stradali alimentate a combustibili fossili?
R. Il rispetto del principio DNSH determina la non ammissibilità all’incentivo Transizione 5.0 delle Macchine Mobili non Stradali alimentate a combustibili fossili, così come definite dal Regolamento Europeo 2016/1628. Tali veicoli, inoltre, essendo omologati per l’uso di combustibili fossili, non risultano agevolabili neanche nel caso in cui, per l’uso degli stessi, si intendano impiegare combustibili alternativi quali HVO o Biodiesel.
Pertanto questa risposta chiarisce definitivamente che le macchine omologate per uso con combustibili fossili sono escluse dall’incentivo anche qualora si volesse utilizzarle con carburanti alternativi.
D. Tra gli investimenti per l’autoproduzione da fonti rinnovabili rientrano anche gli impianti fotovoltaici?
R. Per gli impianti fotovoltaici, l’incentivo è limitato ai soli impianti con moduli fotovoltaici iscritti al registro di cui all’articolo 12 del Decreto-Legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito con modificazioni dalla Legge 2 febbraio 2024 n. 11 e dall’articolo 1, comma 6, del Decreto Legge n.116 del 9 agosto 2024, che rispondono ai requisiti di carattere territoriale e tecnico di cui al comma 1, lettere a), b) e c), del medesimo articolo 12, così come modificato dall’art. 1, comma 6 del Decreto-Legge 113/2024. Nelle more della formazione del registro del predetto articolo 12, sono agevolabili gli impianti con moduli fotovoltaici che, sulla base di apposita attestazione rilasciata dal produttore, rispettino i requisiti di carattere tecnico e territoriale previsti dalle lettere a), b) e c) del menzionato articolo 12. È inoltre prevista una maggiorazione della base di calcolo per gli impianti che includono i pannelli a maggiore efficienza previsti alle lettere b) e c) comma 1 art. 12, DL 181/2023, ossia: 120% del costo per i moduli fotovoltaici con celle con un’efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5 %; 140% del costo per i moduli composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem con un’efficienza di cella almeno pari al 24 %. Si evidenzia che sia i moduli che le celle devono essere entrambi prodotti negli stati membri dell’Unione Europea.
In sintesi quindi per i pannelli a elevata efficienza (lettere b e c) sia i moduli che le celle devono essere prodotti in Europa.
D. Cosa si intende per processo produttivo interessato dall’investimento?
R. Nell’ambito del Piano Transizione 5.0, per processo interessato dall’investimento si intende il processo produttivo interessato dalla riduzione dei consumi energetici conseguita tramite gli investimenti agevolabili. È possibile ricondurre il processo interessato ad una parte del processo produttivo purché questa garantisca, in autonomia, la trasformazione dell’input del processo nell’output del processo.
Come già espresso nella circolare operativa dello scorso 16 agosto, si lascia alle imprese un margine di discrezione nel considerare il perimetro del processo interessato.
A chi rivolgersi


