Lavori pubblici - l’Anac conferma l’illegittimità di criteri dell’OEPV di tipo soggettivo
L’Anac, con il parere n. 219 del 23 aprile 2024, adottato su istanza dell’ANCE, ha confermato, a norma del nuovo Codice appalti 36/2023, l’impossibilità di prevedere nel bando di gara elementi di valutazione dell’offerta tecnica esclusivamente di tipo soggettivo (come le certificazioni ISO).
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15/05/2024
Lavori pubblici - l’Anac conferma l’illegittimità di criteri dell’OEPV di tipo soggettivo

Il parere Anac

ANCE ha sottoposto all’attenzione dell’Autorità due procedure di gara in cui veniva prevista l’attribuzione dei complessivi 60 punti dell’offerta tecnica, nel caso in cui l’operatore fosse in possesso di una pluralità di certificazioni (ISO 9001 – ISO 14001 – ISO 45001 – ISO 37001 - ISO 50001 e SA-8000). Ciò, senza neanche motivare il ricorso alle stesse certificazioni con riferimento alle caratteristiche migliorative dell’offerta sotto il profilo qualitativo della prestazione. 
L’ANCE ha dunque evidenziato che, così facendo, le stazioni appaltanti non hanno garantito un confronto concorrenziale effettivo anche sui profili tecnici della prestazione, risultando non conformi al disposto dell’articolo 108 del D.lgs. 36/2023.
 
Al riguardo l’Anac ha confermato, in linea con quanto ipotizzato da Ance, che sulla base delle previsioni dell'art. 108 del nuovo Codice appalti 36/2023, nell'ambito dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, sussiste l’impossibilità di prevedere nel bando elementi di valutazione delle offerte tecniche esclusivamente di tipo soggettivo, come nel caso delle procedure di gara evidenziate, dove vengono richieste certificazioni ISO come requisiti dei concorrenti.

Le stazioni appaltanti, infatti, anche a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. 36/2023,devono stabilire criteri di valutazione concretamente idonei a evidenziare le caratteristiche migliorative delle offerte presentate dai concorrenti e tali criteri devono consentire un effettivo confronto concorrenziale sui profili tecnici dell'offerta.

La stessa Anac ha ritenuto che possono essere previsti nel bando di gara, elementi di valutazione dell'offerta tecnica di tipo soggettivo, qualora gli stessi consentano di apprezzare meglio il contenuto e l'affidabilità della stessa, purché il punteggio attribuito a tali criteri non incida in maniera rilevante sulla determinazione del punteggio complessivo dell'offerta medesima, nei termini indicati.

In allegato il testo della delibera, cui si rimanda per un approfondimento.