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Territorio e relazioni con Enti locali
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09/05/2024

Disposizioni sulla VIA
Nella legge di conversione 56/2024 viene confermata la modifica all’art. 25, comma 5, del D.lgs. 152/2006 (C.d. Codice dell’Ambiente), contenuta nell’art. 12 comma 14 del Decreto legge PNRR, in cui vengono previste particolari tempistiche rispetto:
- alla richiesta di proroga della VIA, su istanza del proponente: che deve avvenire entro 120 giorni prima della scadenza del provvedimento.
- alle risposte dell’autorità competente: la quale ha 15 giorni, a partire dalla presentazione della istanza, per verificare la completezza della documentazione e, eventualmente, per richiedere integrazioni, concedendo un termine non superiore a trenta giorni.
- al procedimento di concessione della proroga stessa: se il proponente non provvede a presentare le integrazioni richieste entro il termine o se da una nuova verifica la documentazione risulti ancora incompleta, l’istanza si intende ritirata e l’Autorità competente procede all’archiviazione.
In sintesi, sulla base della nuova formulazione dell’art. 25, comma 5, del D.lgs. 152/2006, qualora l’istanza di proroga della VIA venga presentata almeno 120 giorni prima della scadenza del termine di efficacia definito nel provvedimento di VIA, il medesimo provvedimento rimane valido sino alla pronuncia dell’Autorità competente.