Appalti pubblici: dal 2024 obbligatorio l’utilizzo delle piattaforme digitali
Con comunicato del 12 dicembre u.s., l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha ricordato che, a far data dal 1° gennaio 2024, diventeranno efficaci per gli appalti pubblici le norme del nuovo Codice dei contratti relative alla digitalizzazione, e ha fornito importanti indicazioni su ciò che cambierà e come ci si dovrà preparare.
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21/12/2023
Appalti pubblici: dal 2024 obbligatorio l’utilizzo delle piattaforme digitali

Riportiamo di seguito, l’analisi del Comunicato ANAC del 12 dicembre u.s. da parte della Direzione Legislazione Opere Pubbliche di ANCE nazionale.

  • Il “pilastro” della Digitalizzazione

L’ANAC ha reso noto che uno dei pilastri del nuovo Codice dei contratti pubblici, è la digitalizzazione degli appalti pubblici, prevista anche tra gli obiettivi più rilevanti del PNRR (milestone M1C1-75), che costituirà una trasformazione epocale di modernizzazione dell’Italia e di crescita a livello europeo e che avrà un impatto rilevante su cittadini, amministrazioni e imprese. 

A tal fine, l’Autorità ha informato che sta lavorando per dotare il Paese delle infrastrutture necessarie per lo svolgimento delle procedure di appalto in modalità digitale. 

L’ANAC ha poi specificato che digitalizzare gli appalti pubblici significa superare definitivamente non solo l’era della carta nelle gare pubbliche e negli appalti, ma andare oltre l’idea stessa della gara pubblica come predisposizione di documenti, passaggi burocratici, notifiche, etc. causa di rallentamenti e a volte di blocchi dell’esecuzione di opere e dell’acquisto di beni e servizi.

Pertanto, Stazioni appaltanti e imprese entreranno ora in una dimensione digitale e immateriale di tutte le fasi del processo di acquisto: programmazione, progettazione, esecuzione e accesso alle informazioni e agli atti di gara. Non ci saranno più documenti ma interoperabilità fra piattaforme “certificate”.

 Il nuovo Codice dei contratti lo definisce “Ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (e-procurement)”.

  • Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici

Al fine di consentire la digitalizzazione degli appalti, l’ANAC, attraverso la propria Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) renderà disponibili i servizi e le informazioni necessari allo svolgimento delle fasi dell’intero ciclo di vita dei contratti pubblici.

La Banca Dati si articola nelle seguenti sezioni:

  • Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA)
  • Piattaforma contratti pubblici (PCP)
  • Piattaforma per la pubblicità legale degli atti
  • Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE)
  • Casellario Informatico
  • Anagrafe degli Operatori Economici

Di conseguenza, come osserva l’ANAC, la Banca Dati ancor più che in passato assume ora la funzione di strumento abilitante per l’ecosistema nazionale di e-procurement, gestendone lo sviluppo e i servizi correlati.

Lo dimostra la sua interoperabilità che nel nuovo conteso si estende dalle piattaforme di approvvigionamento digitale adoperate da stazioni appaltanti ed enti concedenti al portale dei soggetti aggregatori; ciò renderà disponibili i servizi e le informazioni necessari allo svolgimento delle fasi dell’intero ciclo di vita dei contratti pubblici.

Da notare, infine,  che la stessa Banca dati si integra con la piattaforma unica della trasparenza istituita presso l’ANAC.

Piattaforme digitali “certificate”

Alla BDNCP, prosegue l’ANAC, faranno riferimento anche le piattaforme di approvvigionamento digitale “certificate”, che dovranno essere obbligatoriamente utilizzate a far data dal 1° gennaio 2024.

Ciò significa che  tutte le amministrazioni non dotate di una propria piattaforma di approvvigionamento digitale, dovranno utilizzare piattaforme “certificate” messe a disposizione da altri soggetti (stazioni appaltanti, centrali di committenza, soggetti aggregatori etc..), non solo per la fase di affidamento, ma anche per tutte le altre fasi del ciclo di vita dei contratti, compresa quella dell’esecuzione.

Tali piattaforme, prosegue l’ANAC,  dovranno essere utilizzate dal 1° gennaio 2024, anche per la redazione o acquisizione degli atti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione dei contratti; la trasmissione dei dati e documenti alla Banca Dati Anac; l’accesso alla documentazione di gara; la presentazione del Documento di gara unico europeo; la presentazione delle offerte; l’apertura, gestione e conservazione del fascicolo di gara; il controllo tecnico, contabile e amministrativo dei contratti in fase di esecuzione e la gestione delle garanzie.

Le Piattaforme digitali di approvvigionamento interoperano con i servizi erogati dalla Banca Dati secondo le regole tecniche stabilite da AgID nel provvedimento “Requisiti tecnici e modalità di certificazione delle Piattaforme di approvvigionamento digitale” adottate dal nuovo Codice dei Contratti.

  • Fascicolo virtuale dell’operatore economico

Come evidenziato dall’ANAC, l’Ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale permetterà la piena operatività del Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE), resa possibile grazie all’interoperabilità di tutte le componenti del sistema. Questo strumento facilita l’accesso alle informazioni riguardanti un operatore economico, semplificando la verifica dei requisiti necessari per partecipare agli appalti pubblici e garantendo l’assenza di cause di esclusione, come risultanti, tra gli altri, dai dati del casellario giudiziale, dai certificati antimafia e dalla regolarità fiscale e contributiva.

I dati e i documenti contenuti nel fascicolo verranno aggiornati automaticamente dagli enti certificatori (Ministero della Giustizia, Ministero dell’Interno, Inps, Inail, Agenzia delle Entrate etc.) attraverso l’interoperabilità, potranno essere consultati dalle stazioni appaltanti e riutilizzati in tutte le procedure di affidamento a cui uno stesso operatore economico partecipa.

  • Pubblicità degli atti di gara

Una delle novità assolute legate alla digitalizzazione riguarda la fase della pubblicità degli atti di gara. Questa sarà garantita direttamente dall’Autorità tramite la sua Banca Dati, con la trasmissione delle informazioni all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione Europea. Gli effetti giuridici degli atti pubblicati inizieranno a decorrere dalla data di pubblicazione nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici. La documentazione di gara sarà costantemente accessibile attraverso le piattaforme digitali e i siti istituzionali delle stazioni appaltanti, rimanendo costantemente disponibile tramite il collegamento con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

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