Credito d’imposta beni strumentali industria 4.0 – Obbligo del mantenimento del requisito dell’interconnessione e sua verifica periodica
Il requisito dell'interconnessione dei beni strumentali Industria 4.0 deve essere mantenuto durante tutto il periodo di fruizione del credito d'imposta.
Fisco e Tributi Ricerca e Innovazione
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15/12/2023
Credito d’imposta beni strumentali industria 4.0 – Obbligo del mantenimento del requisito dell’interconnessione e sua verifica periodica

La circolare dell'Agenzia delle entrate n.9/E del 23 luglio 2021 ha stabilito l’obbligo a carico dell’azienda di dimostrare – in sede di controllo – che i requisiti Industria 4.0 siano stati mantenuti dal bene durante tutto il periodo di fruizione del beneficio.

Al fine di prevenire accertamenti fiscali – che possono essere effettuati a distanza di anni (fino a otto) –  similmente a quanto accaduto di recente per il credito d’imposta Ricerca e Sviluppo, è pertanto utile ricordare quali sono gli obblighi previsti con riferimento al mantenimento di tali requisiti e in particolare di quello dell'interconnessione.

Sarà così possibile evitare il rischio che venga contestato come inesistente il credito di imposta di cui si è usufruito per gli investimenti effettuati così come le possibili conseguenze in ambito penale a carico del legale rappresentante (per utilizzo in compensazione di crediti di imposta superiori a 50 mila euro annui).

Il problema che si pone è quello delle modalità attraverso le quali dimostrare che la macchina/impianto possegga ancora i requisiti richiesti ed in particolare quello relativo all’interconnessione.

Come risaputo, la perizia (con il fascicolo tecnico regolarmente realizzato a norma di legge) rilasciata da un professionista abilitato è obbligatoria per gli investimenti superiori ai 300 mila euro. Comunque, riteniamo che il ricorso alla perizia di un professionista esterno all’azienda che attesti che dal punto di vista tecnico il bene soddisfa i requisiti di legge sia consigliabile anche in caso di investimenti minori (es. 100 mila euro).

Tuttavia, ai fini dei controlli, nella citata circolare l’Agenzia delle entrate si è espressa dicendo che il possesso di una perizia 4.0 rilasciata da in ingegnere abilitato alla professione oppure di un attestato di conformità 4.0 rilasciato da un ente certificatore redatta al momento di messa in funzione del bene (o tanto meno come detto di un’autocertificazione compilata a cura dello stesso proprietario del bene al fine di certificare il rispetto dei requisiti “Industria 4.0” ) non è di per sé stesso sufficiente a dimostrare che il bene in questione abbia rispettato tutti i requisiti per l’intero periodo di utilizzo.

Questo perché, il rilascio di una perizia o di una attestazione di conformità fa riferimento alla situazione oggettiva riscontrata nel corso dei rilievi tecnici: è in sostanza una “fotografia” scattata a una tal data.

Vi possono essere innumerevoli casi in conseguenza dei quali si viene a modificare la situazione “fotografata” dalla perizia e vengono a decadere alcuni dei requisiti tecnici obbligatori: ciò accade ad esempio in presenza di modifiche al bene in questione o del software di interconnessione, così come di spostamento del bene o di cessione del bene stesso.

Nella suddetta circolare l’Agenzia delle entrate precisa che ai fini dei successivi controlli, deve “essere cura dell’impresa beneficiaria documentare, anche attraverso un’adeguata e sistematica reportistica, il mantenimento, per tutto il periodo di fruizione dei benefici, delle caratteristiche e dei requisiti richiesti”.

Per questo occorre procedere periodicamente (es. almeno a cadenza annuale) ad una verifica in merito al mantenimento dei requisiti con redazione di un documento con data certa che potrà portare a “certificare” che nessun cambiamento rispetto alla perizia iniziale è intercorso oppure alla redazione di una nuova perizia alla luce delle novità intercorse. 

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