White list e subcontratti: i chiarimenti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Il Servizio Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con il Parere n. 2273 , ha fornito chiarimenti in merito alla verifica dell’iscrizione in white list dei subcontraenti non subappaltatori.
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22/11/2023
White list e subcontratti: i chiarimenti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Con il quesito inviato al MIT è stato chiesto se, per i subcontratti diversi dal subappalto, per i quali si richiede la mera comunicazione di avvenuta stipula alle stazioni appaltanti, qualora essi prevedano la realizzazione di attività di cui all’art. 1, commi 53 e 54, della legge 190/2012 (attività maggiormente a rischio di infiltrazioni mafiose), non vi sia alcun obbligo specifico di verifica dell’iscrizione in white lista da parte delle SS.AA..

Ciò, in base all’interpretazione degli articoli 1, comma 52 e ss. della L. 190/2012, dell’art. 83 del D.lgs. 159/2011, nonché degli articoli 2 e 7 del DPCM del 18 aprile 2013, come aggiornato dal DPCM del 24 novembre 2016.

Il MIT ha chiarito che, qualora l’oggetto del subcontratto preveda la realizzazione di alcuna delle attività di cui all’art. 1, commi 53 e 54, della legge 6 novembre 2012, n. 190, dovrà essere provata l’iscrizione del subcontraente nella white list, indicandone gli estremi al fine di consentirne la verifica.

Ha, pertanto, dichiarato sussistente il suddetto obbligo di verifica, rimandando all’esame dell’articolo 83, co. 1 , del d.lgs. 159/2011, il quale recita che “le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, anche costituiti in stazioni uniche appaltanti, gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico nonché i concessionari di lavori o di servizi pubblici, devono acquisire la documentazione antimafia di cui all’articolo 84 prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici, ovvero prima di rilasciare o consentire i provvedimenti indicati nell’articolo 67”.

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