Evidenziando che per quanto riguarda gli acquisti Italia su Italia oppure Italia su altro Stato Membro UE, si ritiene che non vi sia alcun obbligo da parte delle aziende di accertarsi che le merci non siano di origine russa, essendo già state immesse in libera pratica nel territorio unionale, in collaborazione con lo Studio Legale de Capoa abbiamo ritenuto utile predisporre due “Statements” che potranno essere utilizzate dalle Associate di Unindustria come segue:
- Modello a): per le vendite verso Paesi terzi di prodotti sottoposti a restrizione dall'Unione Europea, che si temono possano essere riesportati verso la Federazione Russa. Basti pensare, a questo proposito, alle vendite “sospette" verso i Paesi dell’area CSI, come Kazakhstan, Uzbekistan, Kirghizistan etc…
- Modello b): per le importazioni di prodotti siderurgici originari o lavorati in Paesi terzi, che si sospetta possano essere di origine russa. Sussiste infatti un divieto all’importazione anche qualora il bene provenga, ad esempio, dalla Cina, perché ivi lavorato, ma sia in realtà di origine russa.
Evidenziamo, inoltre, che l’Agenzia delle Dogane considera come documenti idonei a dimostrare l’origine non-russa dei prodotti siderurgici il Mill Test Certificate, i certificati di origine, i documenti doganali di importazione, la corrispondenza commerciale intercorsa, che dovranno essere conservati dall’impresa importatrice.
Per avere i modelli di cui in oggetto è possibile rivolgersi ai nostri uffici.