Nomina di più medici competenti - Sospensione attività se irregolare unico lavoratore - Interpelli
Pareri in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Commento a due posizioni assunte dalla Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza (sulla possibilità di nominare più medici competenti) e dall’Ispettorato nazionale del lavoro (sulla sospensione dell’attività in caso di unico lavoratore irregolare).
Salute e Sicurezza sul Lavoro Lavoro e Previdenza
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06/02/2023
Nomina di più medici competenti - Sospensione attività se irregolare unico lavoratore - Interpelli

Smart working e nomina di più medici competenti - Interpello n. 1/2023

Interrogata sulla possibilità di nominare più medici competenti in riferimento alla diffusione del lavoro agile, la Commissione per gli interpelli ha assunto la seguente posizione: “la nomina di più medici competenti, a parere di questa Commissione, non può che essere ricondotta nell’ambito della suddetta previsione normativa”.

La posizione assunta - meramente confermativa, quindi, del dato letterale della norma (art. 39 del D.lgs.n. 81/2008) - risponde all’istanza dell’Associazione richiedente di conoscere se il datore di lavoro possa, in relazione ai lavoratori che eseguono il lavoro in smart working, “individuare, con una apposita nomina, medici competenti diversi e ulteriori rispetto a quelli già nominati per la sede di assegnazione originaria dei dipendenti, vicini al luogo ove gli stessi dipendenti ora continuano ad operare in regime di smart working, specificamente individuati per apposite aree territoriali (provincie e/o regioni) e appositamente nominati esclusivamente per tali aree e per le tipologie di lavoratori operanti da tali aree”.

La risposta (ovviamente) positiva della Commissione induce ad alcune riflessioni.

Posto che il lavoro agile è solamente una diversa “modalità di esecuzione  del rapporto di lavoro subordinato”, che i luoghi nei quali il lavoratore svolge l’attività lavorativa non costituiscono né luoghi di lavoro né, men che meno, unità produttive e che tale luogo può essere deciso liberamente dal lavoratore e continuamente modificato - salvo diverse previsioni contrattuali - la possibile nomina di più medici competenti in funzione dei molteplici luoghi di svolgimento del lavoro agile non appare costituire un reale vantaggio per l’azienda (salvo specifiche ipotesi).

Ad aggravare gli aspetti organizzativi della gestione di più medici, la risposta ad interpello precisa che “resta fermo che, qualora trovi applicazione la citata disposizione, ogni medico competente, verrà ad assumere tutti gli obblighi e le responsabilità in materia ai sensi della normativa vigente”.

La conseguenza è, per un verso, che - rispetto a ciascun medico nominato - il datore di lavoro dovrà adempiere a tutti gli obblighi di legge e, dall’altro, che il datore di lavoro assume l’obbligo di individuare i lavoratori che rientrano nella competenza di ciascun medico e gestire la relazione con il medico competente circa lo svolgimento della sorveglianza sanitaria.

Va poi ricordato che, in caso di nomina di più medici competenti, il datore di lavoro “deve” nominare un medico coordinatore e che, secondo la medesima sentenza, “sarà, in ipotesi, tale medico coordinatore, e non il datore di lavoro, ad individuare compiti e responsabilità di ogni singolo medico”, affermazione che cozza palesemente contro la risposta ad interpello in commento, secondo la quale, invece, “ciascun medico assume tutti gli obblighi e le responsabilità”.

Va, inoltre, evidenziato che, nella risposta ad interpello, si citano, accomunandole, due fattispecie - telelavoro e lavoro agile (smart working) - profondamente differenti tra di loro, non solo per l’inesistenza di un luogo di lavoro nel caso del lavoro agile, ma anche per il fatto che il lavoro agile è, per sua natura, parziale, per cui la sorveglianza sanitaria può anche essere svolta in azienda.

In conclusione, dal punto di vista della opportunità e salvo casi particolari, non si ritiene che la modalità del lavoro agile giustifichi - pur se legittimata dalla legge - la nomina di più medici competenti, posto che i lavoratori fanno comunque capo alla sede di lavoro originaria.

Tale scelta, quindi, potrà essere valutata di volta dall’azienda, laddove rispondente ai propri interessi.