
Premessa
Le rivalutazioni maturate sulle somme accantonate a titolo di trattamento di fine rapporto (componente finanziaria del TFR), invece di subire la tassazione prevista per l’indennità principale, sono assoggettate a un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi attualmente nella misura del 17%, da imputare successivamente a riduzione del fondo TFR esistente in azienda.
L’imposta sostitutiva del 17%, applicata sulla rivalutazione maturata in ciascun anno, deve essere corrisposta con un sistema di acconti e saldi.
Il termine per il versamento dell’acconto è il 16 dicembre dell’anno di riferimento, mentre quello per il versamento del saldo è il 16 febbraio dell’anno successivo.
Entro il prossimo 16 dicembre 2022 dovrà pertanto essere effettuato il versamento dell'acconto dell'imposta sostitutiva dovuta per il 2022.