INPS: green pass sui luoghi di lavoro sino al 30 aprile 2022 - Trattamento economico e giuridico dei periodi di assenza ingiustificata o sospensione per i lavoratori dipendenti
L’INPS - con circolare n. 94 del 2 agosto 2022 - illustra il quadro normativo all’obbligo di possedere il green-pass per accedere al luogo di lavoro in vigore dal 15 ottobre 2021 al 30 aprile 2022 e fornisce chiarimenti in merito.
Lavoro e Previdenza
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05/08/2022
INPS: green pass sui luoghi di lavoro sino al 30 aprile 2022 - Trattamento economico e giuridico dei periodi di assenza ingiustificata o sospensione per i lavoratori dipendenti

Premessa

L’INPS, con circolare n. 94 del 2 agosto 2022, illustra il quadro normativo relativo all’obbligo di possedere il green-pass per accedere al luogo di lavoro vigente dal 15 ottobre 2021 al 30 aprile 2022 (anche nella forma rafforzata per gli over 50 dal 15 febbraio 2022 al 31 marzo 2022) e fornisce chiarimenti in merito alla gestione di alcune tutele (malattia, maternità, permessi di cui alla legge n.104/1992 e congedo straordinario in favore del coniuge e di altri soggetti parenti ed affini conviventi con disabilità grave) in relazione ai casi di assenza ingiustificata dal rapporto di lavoro o di sospensione del rapporto di lavoro, connessi al mancato possesso del green-pass.
L’Istituto richiama gli istituti dell’assenza ingiustificata e della sospensione del rapporto di lavoro, stabiliti in caso di mancato possesso del green-pass.

In particolare, per il settore privato, era previsto (art. 9-septies, comma 6, decreto-legge n. 52/2021; art. 4-quinquies, comma 4, decreto-legge n. 44/2021, per gli over 50 in relazione al green-pass rafforzato) che qualora i lavoratori comunichino di non essere in possesso o risultino privi del green-pass al momento dell'accesso al luogo di lavoro fossero considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della certificazione verde COVID-19 (e comunque non oltre il 30 aprile 2022), senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro; per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

Inoltre, per le imprese private, era prevista (art. 9-septies, comma 7, decreto-legge n.52/2021; art.4-quinquies, comma 4, decreto-legge n.44/2021, per gli over 50 in relazione al green-pass rafforzato) la possibilità di sospendere il rapporto di lavoro senza retribuzione dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione e, comunque, per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi, rinnovabili fino al 30 aprile 2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso.