
Cosa indica il decreto
Il Decreto indica, inoltre, i tassi soglia oltre i quali gli interessi sono considerati usurari. Si ricorda che tali soglie sono calcolate aumentando il TEGM di un quarto e aggiungendo un margine di ulteriori quattro punti percentuali.
La differenza tra il tasso soglia e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali.
La tabella contiene anche l’indicazione delle soglie oltre le quali i tassi d’interesse sono considerati usurari.
Applicazione: dal 1° Aprile - 30 Giugno 2022
Periodo di riferimento della rilevazione: 1° Ottobre – 31 Dicembre 2021
Categorie di operazioni |
Classi di importo |
Tassi medi |
Soglia tassi usura (su base annua) |
Aperture di credito in conto corrente |
fino a 5.000 oltre 5.000 |
10,27 7,58 |
16,8375 13,4750 |
Scoperti senza affidamento |
fino a 1.500 oltre 1.500 |
14,97 14,55 |
22,7125 22,1875 |
Finanziamenti per Anticipi su crediti e documenti e Sconto di portafoglio commerciale, Finanziamenti all'importazione e Anticipo fornitori |
fino a 50.000 da 50.000 a 200.000 oltre 200.000 |
6,72 4,84 2,88 |
12,4000 10,0500 7,6000 |
Credito Personale
|
9,22 | 15,5250 | |
Credito Finalizzato
|
9,03 | 15,2875 | |
Factoring
|
fino a 50.000 oltre 50.000 |
3,34 2,19 |
8,175 6,7375 |
Leasing immobiliare
|
a tasso fisso a tasso variabile |
3,11 3,01 |
7,8875 7,7625 |
Leasing aeronavale e su autoveicoli |
fino a 25.000 oltre 25.000 |
7,59 6,41 |
13,4875 12,0125 |
Leasing strumentale |
fino a 25.000 oltre 25.000 |
8,10 4,90 |
14,1250 10,1250 |
Mutui con garanzia ipotecaria
|
a tasso fisso a tasso variabile |
1,99 2,27 |
6,4875 6,8375 |
Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione |
fino a 15.000 oltre 15.000 |
11,00 7,02 |
17,7500 12,7750 |
Avvertenze
* le categorie d’operazioni sono indicate nel decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 27 settembre 2018 nonché nelle istruzioni applicative della Banca d’Italia pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n.185 del 9 agosto 2016.
** i tassi medi indicati nella tabella non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento.