Trasporto merci in conto terzi - D.L. 21 marzo 2022, n. 21
Viene attuato quanto convenuto nel Protocollo d’intesa del 17.03.2022, siglato dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile (MIMS) e dalle rappresentanze dell’autotrasporto.
Trasporti e Logistica
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24/03/2022
Trasporto merci in conto terzi - D.L. 21 marzo 2022, n. 21

Descrizione

Con il Decreto Legge 21 marzo 2022, n. 21, recante “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina”, che contiene delle disposizioni di interesse per il settore, è stata data attuazione a quanto convenuto nel Protocollo d’intesa del 17.03.2022, siglato dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile (MIMS) e dalle rappresentanze dell’autotrasporto (nostra comunicazione del 21 marzo u.s.).

Il Decreto-Legge prevede, in particolare:

Riduzione dell’accisa del gasolio, art. 1
Dall’entrata in vigore del decreto, ossia dal 22 marzo, e fino al 20 aprile si riduce il livello delle accise dagli attuali 617,40 euro per mille litri a 367,40 euro per 1.000 litri, con un risparmio di 25 centesimi al litro, al netto dell’IVA. Durante il periodo suddetto, vengono meno le agevolazioni sulle accise riportate nella Tabella A del decreto legislativo 504/95 (Testo Unico sulle accise-TUA) e, quindi, non sarà riconosciuto il credito d’imposta per il rimborso delle accise di 214,18 €/1.000 litri, essendo assorbito dal taglio generale delle accise.

Ferrobonus e Marebonus, art. 13 
Per l’anno 2022 vengono rifinanziati il Marebonus per 19,5 milioni di euro e il Ferrobonus per 19 milioni di euro.

Clausola di adeguamento del gasolio, art. 14 
Viene modificato l’articolo 6 e, in particolare, il comma 3, lett. d), del decreto legislativo n. 286/2005, inserendo, tra gli elementi essenziali del contratto scritto di trasporto, la clausola di adeguamento del corrispettivo del servizio a seguito di variazioni del prezzo del carburante da autotrazione, rilevate mensilmente dal Ministero della Transizione Ecologica (MITE), che superino del 2% il valore indicato al momento della stipulazione del contratto o dell’ultimo adeguamento del corrispettivo tra le parti. Il mancato inserimento della suddetta clausola gasolio nel contratto scritto, da ora in poi, determinerà l’equiparazione a un contratto non scritto; ciò avrà come conseguenza, in base all’altra modifica introdotta dal D.L. in esame, l’applicazione obbligatoria a tali contratti dei valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio dell'impresa di trasporto merci per conto di terzi, pubblicati e aggiornati trimestralmente dal MIMS.

Pedaggi e spese non documentate, art. 15 
Ulteriori risorse, pari a 15 milioni di euro, vengono stanziate per il rimborso dei pedaggi autostradali per il 2022 e altri 5 milioni di euro sono destinati al rimborso delle spese non documentate per gli imprenditori che guidano personalmente il veicolo. Queste ulteriori risorse vanno ad aggiungersi a quelle contenute nel decreto energia (D.L. 17/2022);

Esonero dal versamento del contributo all’ART per il 2022, art. 16 
Per il corrente anno le imprese di autotrasporto e logistica, con fatturato superiore a 5 milioni di euro, vengono esonerate dal versamento del contributo di funzionamento dell’Autorità di regolazione dei trasporti;

Fondo per il sostegno dell’autotrasporto, art. 17 
È costituito presso il MIMS, un Fondo, con una dotazione iniziale di 500 milioni di euro per il 2022, da destinare al sostegno del settore per gli effetti economici causati dall’aumento dei prezzi dei carburanti. Il funzionamento del fondo sarà definito con apposito decreto interministeriale (MIMS-MEF), che dovrà essere adottato entro 30 giorni decorrenti dall’entrata in vigore del decreto in esame, con cui saranno definiti criteri e modalità di assegnazione e procedure di erogazione. La relativa disciplina dovrà, tuttavia, essere adottata nel rispetto delle norme del TFUE sugli aiuti di Stato.