CCNL Tessile Abbigliamento Moda Industria 28.07.2021 - Elemento di garanzia retributiva
Si riepilogano le modalità di erogazione dell'Elemento di garanzia retributiva (EGR) di competenza dell’anno 2021, prevista con la retribuzione del mese di gennaio 2022.
Lavoro relazioni industriali e capitale umano
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12/01/2022
CCNL Tessile Abbigliamento Moda Industria 28.07.2021 - Elemento di garanzia retributiva

Elemento di Garanzia Retributiva (E.G.R.)

Ai fini dell’effettività della diffusione della contrattazione aziendale, a favore dei lavoratori dipendenti da aziende prive della contrattazione aziendale stessa e che non percepiscono altri trattamenti economici individuali o collettivi oltre a quanto spettante in base al presente contratto nazionale, sarà riconosciuto un importo a titolo di “elemento di garanzia retributiva”.

A tale importo annuo, pari a 300 euro lordi, uguale per tutti i lavoratori, sarà erogato con la retribuzione del mese di gennaio di ogni anno ai lavoratori in forza il 1° gennaio di ogni anno ed aventi titolo in base alla situazione retributiva individuale rilevata nell’anno precedente, con assorbimento fino a concorrenza del valore dell’E.G.R. di quanto individualmente erogato.

L‘importo del E.G.R., che è da intendersi omnicomprensivo di ogni incidenza su tutti gli istituti legali e contrattuali, compreso il TFR, sarà corrisposto interamente ai lavoratori in forza dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno di riferimento e proporzionalmente ridotto in dodicesimi per gli altri lavoratori, considerando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni.

Sarà altresì riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale in base al minor orario contrattuale.

Le aziende in situazione di crisi rilevata nell’anno precedente l’erogazione o nell’anno di competenza dell’erogazione, che hanno fatto ricorso agli ammortizzatori sociali o abbiano formulato istanza per il ricorso a procedure concorsuali di cui alla legge fallimentare, con accordo aziendale definito anche nell’ambito dell’espletamento delle procedure per l’utilizzo degli ammortizzatori sociali, potranno definire la sospensione, la riduzione o il differimento della corresponsione dell’E.G.R. per l’anno di competenza.

In alternativa, le Parti confermano l’applicabilità alle imprese del settore dei modelli di contrattazione collettiva aziendale con contenuti economici correlati a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione di cui agli accordi quadro territoriali stipulati in applicazione dell’Accordo interconfederale del 14 luglio 2016.

Scopo dell’E.G.R. è quello di favorire la diffusione della contrattazione aziendale stabilendo la corresponsione di una sorta di indennità risarcitoria nei confronti dei lavoratori non coperti dalla contrattazione aziendale stessa e non fruenti di altri trattamenti economici individuali o collettivi.

L’E.G.R. per l'anno 2021 (con pagamento nella retribuzione relativa al mese di gennaio 2022) è pari a € 300,00 lordi.

I destinatari dell’E.G.R sono.:

  • i lavoratori delle aziende prive di contrattazione aziendale;
  • nelle aziende prive di contrattazione aziendale i lavoratori che non percepiscono altri trattamenti economici individuali o collettivi oltre a quanto spettante in base al solo contratto nazionale.

Di seguito si precisano le condizioni oggettive e soggettive necessarie per l’applicazione dell’E.G.R., le procedure di calcolo e le modalità di erogazione.