
Elemento di Garanzia Retributiva (E.G.R.)
Ai fini dell’effettività della diffusione della contrattazione aziendale, a favore dei lavoratori dipendenti da aziende prive della contrattazione aziendale stessa e che non percepiscono altri trattamenti economici individuali o collettivi oltre a quanto spettante in base al presente contratto nazionale, sarà riconosciuto un importo a titolo di “elemento di garanzia retributiva”.
A tale importo annuo, pari a 300 euro lordi, uguale per tutti i lavoratori, sarà erogato con la retribuzione del mese di gennaio di ogni anno ai lavoratori in forza il 1° gennaio di ogni anno ed aventi titolo in base alla situazione retributiva individuale rilevata nell’anno precedente, con assorbimento fino a concorrenza del valore dell’E.G.R. di quanto individualmente erogato.
L‘importo del E.G.R., che è da intendersi omnicomprensivo di ogni incidenza su tutti gli istituti legali e contrattuali, compreso il TFR, sarà corrisposto interamente ai lavoratori in forza dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno di riferimento e proporzionalmente ridotto in dodicesimi per gli altri lavoratori, considerando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni.
Sarà altresì riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale in base al minor orario contrattuale.
Le aziende in situazione di crisi rilevata nell’anno precedente l’erogazione o nell’anno di competenza dell’erogazione, che hanno fatto ricorso agli ammortizzatori sociali o abbiano formulato istanza per il ricorso a procedure concorsuali di cui alla legge fallimentare, con accordo aziendale definito anche nell’ambito dell’espletamento delle procedure per l’utilizzo degli ammortizzatori sociali, potranno definire la sospensione, la riduzione o il differimento della corresponsione dell’E.G.R. per l’anno di competenza.
In alternativa, le Parti confermano l’applicabilità alle imprese del settore dei modelli di contrattazione collettiva aziendale con contenuti economici correlati a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione di cui agli accordi quadro territoriali stipulati in applicazione dell’Accordo interconfederale del 14 luglio 2016.
Scopo dell’E.G.R. è quello di favorire la diffusione della contrattazione aziendale stabilendo la corresponsione di una sorta di indennità risarcitoria nei confronti dei lavoratori non coperti dalla contrattazione aziendale stessa e non fruenti di altri trattamenti economici individuali o collettivi.
L’E.G.R. per l'anno 2021 (con pagamento nella retribuzione relativa al mese di gennaio 2022) è pari a € 300,00 lordi.
I destinatari dell’E.G.R sono.:
- i lavoratori delle aziende prive di contrattazione aziendale;
- nelle aziende prive di contrattazione aziendale i lavoratori che non percepiscono altri trattamenti economici individuali o collettivi oltre a quanto spettante in base al solo contratto nazionale.
Di seguito si precisano le condizioni oggettive e soggettive necessarie per l’applicazione dell’E.G.R., le procedure di calcolo e le modalità di erogazione.