CCNL Tessile Abbigliamento Moda Industria 28.07.2021 - Elemento di garanzia retributiva
Si riepilogano le modalità di erogazione dell'Elemento di garanzia retributiva (EGR) di competenza dell’anno 2021, prevista con la retribuzione del mese di gennaio 2022.
Lavoro e Previdenza
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12/01/2022
CCNL Tessile Abbigliamento Moda Industria 28.07.2021 - Elemento di garanzia retributiva

Elemento di Garanzia Retributiva (E.G.R.)

Ai fini dell’effettività della diffusione della contrattazione aziendale, a favore dei lavoratori dipendenti da aziende prive della contrattazione aziendale stessa e che non percepiscono altri trattamenti economici individuali o collettivi oltre a quanto spettante in base al presente contratto nazionale, sarà riconosciuto un importo a titolo di “elemento di garanzia retributiva”.

A tale importo annuo, pari a 300 euro lordi, uguale per tutti i lavoratori, sarà erogato con la retribuzione del mese di gennaio di ogni anno ai lavoratori in forza il 1° gennaio di ogni anno ed aventi titolo in base alla situazione retributiva individuale rilevata nell’anno precedente, con assorbimento fino a concorrenza del valore dell’E.G.R. di quanto individualmente erogato.

L‘importo del E.G.R., che è da intendersi omnicomprensivo di ogni incidenza su tutti gli istituti legali e contrattuali, compreso il TFR, sarà corrisposto interamente ai lavoratori in forza dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno di riferimento e proporzionalmente ridotto in dodicesimi per gli altri lavoratori, considerando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni.

Sarà altresì riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale in base al minor orario contrattuale.

Le aziende in situazione di crisi rilevata nell’anno precedente l’erogazione o nell’anno di competenza dell’erogazione, che hanno fatto ricorso agli ammortizzatori sociali o abbiano formulato istanza per il ricorso a procedure concorsuali di cui alla legge fallimentare, con accordo aziendale definito anche nell’ambito dell’espletamento delle procedure per l’utilizzo degli ammortizzatori sociali, potranno definire la sospensione, la riduzione o il differimento della corresponsione dell’E.G.R. per l’anno di competenza.

In alternativa, le Parti confermano l’applicabilità alle imprese del settore dei modelli di contrattazione collettiva aziendale con contenuti economici correlati a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione di cui agli accordi quadro territoriali stipulati in applicazione dell’Accordo interconfederale del 14 luglio 2016.

Scopo dell’E.G.R. è quello di favorire la diffusione della contrattazione aziendale stabilendo la corresponsione di una sorta di indennità risarcitoria nei confronti dei lavoratori non coperti dalla contrattazione aziendale stessa e non fruenti di altri trattamenti economici individuali o collettivi.

L’E.G.R. per l'anno 2021 (con pagamento nella retribuzione relativa al mese di gennaio 2022) è pari a € 300,00 lordi.

I destinatari dell’E.G.R sono.:

  • i lavoratori delle aziende prive di contrattazione aziendale;
  • nelle aziende prive di contrattazione aziendale i lavoratori che non percepiscono altri trattamenti economici individuali o collettivi oltre a quanto spettante in base al solo contratto nazionale.

Di seguito si precisano le condizioni oggettive e soggettive necessarie per l’applicazione dell’E.G.R., le procedure di calcolo e le modalità di erogazione.