
Descrizione
Per far fronte all’emergenza sanitaria, l’art. 103, comma 2 del Decreto-legge 18/2020 cd. “Cura Italia” consente in via straordinaria agli atti di assenso della P.A. e alle Scia di prolungare la loro validità, legandola alla durata dello stato di emergenza.
Nello specifico, tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 (ad oggi al 31 marzo 2022) conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.
La disposizione si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza”.