Ordinanza 26 novembre 2021 - Ingressi dall'Africa
Il Ministro Speranza ha firmato una nuova ordinanza che vieta l'ingresso e il transito in Italia alle persone che nei 14 giorni precedenti hanno soggiornato o transitato in Sudafrica, Lesotho, Botswana, Zimbabwe, Malawi, Mozambico, Namibia, Eswatini.
Le persone che si trovano nel territorio nazionale e che nei quattordici giorni antecedenti alla citata ordinanza hanno soggiornato o transitato in Sudafrica, Lesotho, Botswana, Zimbabwe, Malawi, Mozambico, Namibia, Eswatini, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicare immediatamente l'avvenuto ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda Sanitaria competente per territorio, a sottoporsi a test molecolare, da effettuarsi per mezzo di tampone, nonché' a sottoporsi ad isolamento fiduciario per un periodo di 10 giorni, con obbligo di effettuare un ulteriore test molecolare al termine del periodo di isolamento.
L’ingresso in Italia è consentito ai cittadini italiani che abbiano la residenza anagrafica in Italia da data anteriore al 26 novembre 2021, unitamente ai figli minori, al coniuge o alla parte di unione civile, a condizione che non manifestino sintomi da Covid-19.
Alle stesse condizioni possono, altresì, fare ingresso nel territorio nazionale i soggetti rientranti nelle categorie di cui all'art. 51, comma 7, lettera n),del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021.
In tutti i casi al rientro in Italia, se nei 14 giorni precedenti si è soggiornato/transitato in questi Paesi è inderogabile rispettare la seguente procedura:
- obbligo di compilare il Passenger Locator Form – Modulo di localizzazione digitale - prima dell’ingresso in Italia
- obbligo di presentazione della certificazione di essersi sottoposti ad un test molecolare o antigenico effettuato nelle 72 ore antecedenti l’ingresso con risultato negativo
- obbligo di sottoporsi a un test molecolare o antigenico all’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine: in caso di esecuzione di test molecolare o antigenico, il soggetto e' comunque tenuto in isolamento fino all'esito dello stesso;
- obbligo di sottoporsi, a prescindere dall’esito negativo del test, all’isolamento presso il luogo indicato nel Passenger Locator Form per un periodo di 10 giorni
- obbligo di sottoporsi a un ulteriore test molecolare o antigenico dopo il periodo di isolamento di 10 giorni
Tali misure restano valide fino al 15 dicembre 2021. (Ordinanza 26 novembre 2021)
Equipaggio e personale viaggiante dei mezzo di trasporto
A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e fermi restando gli obblighi di compilazione del modulo di localizzazione del passeggero digitale, le disposizioni del presente articolo non si applicano all'equipaggio e al personale viaggiante dei mezzi di trasporto di persone e merci. Per tali soggetti resta fermo l'obbligo di sottoporsi a un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell'arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro quarantotto ore dall'ingresso nel territorio nazionale presso l'azienda sanitaria locale di riferimento.