Covid-19: nuova Ordinanza del Ministero della Salute vieta ingresso in Italia da alcuni Paesi africani
Il Ministro Speranza ha firmato una nuova ordinanza che vieta l'ingresso e il transito in Italia alle persone che nei 14 giorni precedenti hanno soggiornato o transitato in Sudafrica, Lesotho, Botswana, Zimbabwe, Malawi, Mozambico, Namibia, Eswatini.
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30/11/2021
Covid-19: nuova Ordinanza del Ministero della Salute vieta ingresso in Italia da alcuni Paesi africani

Ordinanza 26 novembre 2021 - Ingressi dall'Africa

Il Ministro Speranza ha firmato una nuova ordinanza che vieta l'ingresso e il transito in Italia alle persone che nei 14 giorni precedenti hanno soggiornato o transitato in Sudafrica, Lesotho, Botswana, Zimbabwe, Malawi, Mozambico, Namibia, Eswatini.

Le persone che si trovano nel territorio  nazionale  e  che  nei quattordici  giorni  antecedenti  alla citata ordinanza hanno soggiornato o transitato in Sudafrica, Lesotho,  Botswana,  Zimbabwe, Malawi, Mozambico, Namibia, Eswatini, anche  se  asintomatiche,  sono obbligate  a  comunicare  immediatamente  l'avvenuto   ingresso   nel territorio nazionale  al  Dipartimento  di  prevenzione  dell'Azienda Sanitaria competente per territorio, a sottoporsi a test  molecolare, da  effettuarsi  per  mezzo  di  tampone,  nonché'  a  sottoporsi   ad isolamento fiduciario per un periodo di 10 giorni, con obbligo  di effettuare un ulteriore test molecolare al  termine  del  periodo  di isolamento.

L’ingresso in Italia è consentito ai cittadini italiani che abbiano la residenza anagrafica in Italia da data anteriore al 26 novembre 2021, unitamente ai figli minori, al coniuge o alla parte di unione civile, a condizione che non manifestino sintomi da Covid-19.

Alle stesse condizioni possono, altresì, fare ingresso nel  territorio nazionale i soggetti rientranti nelle categorie di cui all'art. 51, comma 7,  lettera  n),del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021.

In tutti i casi al rientro in Italia, se nei 14 giorni precedenti si è soggiornato/transitato in questi Paesi è inderogabile rispettare la seguente procedura:

  • obbligo di compilare il Passenger Locator Form  – Modulo di localizzazione digitale - prima dell’ingresso in Italia
  • obbligo di presentazione della certificazione di essersi sottoposti ad un test molecolare o antigenico effettuato nelle 72 ore antecedenti l’ingresso con risultato negativo
  • obbligo di sottoporsi a un test molecolare o antigenico all’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine: in caso di esecuzione di  test molecolare o antigenico, il soggetto e' comunque tenuto in isolamento fino all'esito dello stesso;
  • obbligo di sottoporsi, a prescindere dall’esito negativo del test, all’isolamento presso il luogo indicato nel Passenger Locator Form per un periodo di 10 giorni
  • obbligo di sottoporsi a un ulteriore test molecolare o antigenico dopo il periodo di isolamento di 10 giorni 

Tali misure restano valide fino al 15 dicembre  2021. (Ordinanza 26 novembre 2021)


Equipaggio e personale viaggiante dei mezzo di trasporto

A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19  e fermi restando gli obblighi di compilazione del  modulo  di  localizzazione del passeggero digitale, le disposizioni del presente articolo non si applicano all'equipaggio e  al  personale  viaggiante  dei  mezzi  di trasporto di persone e merci. Per tali soggetti resta fermo l'obbligo di sottoporsi a un test molecolare o antigenico, da  effettuarsi  per mezzo di tampone, al momento dell'arrivo in aeroporto, porto o  luogo di confine, ove possibile, ovvero entro quarantotto ore dall'ingresso nel  territorio  nazionale  presso  l'azienda  sanitaria  locale   di riferimento.