
Il doppio distacco o distacco a catena
Il D.lgs. n. 122/2020 descrive le fattispecie di doppio distacco o distacco a catena (d’ora in poi solo distacco a catena) e cioè di distacchi che originano da una precedente somministrazione di lavoratori da parte di una agenzia di somministrazione stabilita in un Paese UE (Stato membro) diverso dall’Italia e che vengono successivamente distaccati dall’impresa utilizzatrice nell’ambito di una prestazione transnazionale di servizi diversa dalla somministrazione. Si tratta delle seguenti ipotesi:
a) Distacco a catena in ingresso in Italia
- primo anello della catena (contratto di somministrazione): il lavoratore è distaccato da una agenzia di somministrazione (impresa A) avente sede in uno Stato membro diverso dall’Italia, ad una impresa utilizzatrice (impresa B) avente sede nello stesso Stato membro o in Stati membri diversi, in ogni caso differenti dall’Italia;
- secondo anello della catena (contratto commerciale): il lavoratore è inviato in Italia in virtù di un rapporto commerciale di prestazione di servizi, diversi dalla somministrazione, intercorrente tra l’impresa utilizzatrice con sede in altro Stato membro diverso dall’Italia (B) e una impresa destinataria della prestazione di servizi avente sede in Italia (impresa destinataria C): tale rapporto commerciale può integrare un contratto di appalto o un distacco infragruppo o presso filiale dell’impresa utilizzatrice (B) avente sede in Italia.
b) Distacco a catena in uscita dall’Italia
- primo anello della catena (contratto di somministrazione): il lavoratore è distaccato da una agenzia di somministrazione (impresa A) avente sede in uno Stato membro diverso dall’Italia ad una impresa utilizzatrice (impresa B) aventi sede in Italia;
- secondo anello della catena (contratto commerciale): il lavoratore è inviato in altro Stato membro diverso dall’Italia in virtù di un rapporto commerciale di prestazione di servizi, diversi dalla somministrazione, intercorrente tra l’impresa utilizzatrice con sede in Italia (B) e una impresa destinataria della prestazione di servizi avente sede in altro Stato membro diverso dall’Italia (impresa destinataria C): tale rapporto commerciale può integrare un contratto di appalto o un distacco infragruppo o presso filiale dell’impresa utilizzatrice (B) avente sede in altro Stato membro diverso dall’Italia.
In entrambe le ipotesi, il lavoratore è considerato distaccato dall’agenzia di somministrazione con la quale intercorre il rapporto di lavoro.
Ciò comporta che, nonostante il lavoratore sia interessato da ulteriori invii presso diversi operatori economici aventi sede in Italia (in ingresso) o in altri Stati membri (in uscita), il soggetto distaccante responsabile del trattamento economico e normativo e degli adempimenti formali va individuato in ogni caso nell’agenzia di somministrazione (datore di lavoro), sulla quale ricadono i relativi obblighi (obbligo comunicazione distacco, nomina referenti in Italia, obbligo di applicazione delle condizioni di lavoro e occupazione più favorevoli).
Nel caso di distacco a catena in entrata in Italia, sussistono i seguenti adempimenti:
- l’invio in Italia del lavoratore somministrato deve essere comunicato dall’agenzia di somministrazione straniera entro le ore ventiquattro del giorno antecedente l'invio mediante l’utilizzo del Modello UNI - Distacco UE disponibile sulla piattaforma dedicata. In tali casi la comunicazione dovrà recare anche i “dati identificativi dell’impresa utilizzatrice” - situata in uno Stato membro diverso dall’Italia - “che invia lavoratori in Italia”. Per la violazione del richiamato obbligo trova applicazione la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro per ogni lavoratore interessato;
- l’impresa utilizzatrice - situata in uno Stato membro diverso dall’Italia - “che invia lavoratori in Italia” avrà l’obbligo di comunicare, prima dell’invio, all’agenzia di somministrazione: numero e generalità dei lavoratori distaccati in Italia; data inizio e fine distacco; luogo di svolgimento delle prestazioni; tipologia di servizi;
- l’impresa utilizzatrice straniera deve consegnare all’impresa italiana, destinataria finale della prestazione, copia della informativa resa all’agenzia di somministrazione, tradotta in lingua italiana, e della relativa trasmissione, affinché la stessa possa esibirla agli organi di controllo. La violazione ad opera dell’impresa utilizzatrice di tale obbligo di consegna è punita con la sanzione da 180 a 600 euro per ciascun lavoratore interessato;
- l’impresa italiana, come più avanti indicato, deve informare l’agenzia di somministrazione straniera, da cui dipendono i lavoratori distaccati, delle condizioni di lavoro e di occupazione da applicare ai sensi dell’art. 4, comma 3, del D.lgs. n.136/2016.
Nel caso di distacco a catena in uscita dall’ Italia, sussistono i seguenti adempimenti:
- l’impresa utilizzatrice italiana, qualora invii i lavoratori presso altra impresa avente sede in un diverso Stato membro (art. 1, comma 2 - bis secondo periodo, c.d. distacco in uscita) ha l’obbligo di informare “senza ritardo” l’agenzia di somministrazione straniera che il medesimo personale sarà inviato presso altra impresa non ubicata in Italia. La violazione di tale obbligo comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di 180 euro a un massimo di 600 euro per ciascun lavoratore interessato;
- rimane fermo che, precedentemente, l’invio in Italia del lavoratore somministrato sarà stato comunicato dall’agenzia di somministrazione straniera entro le ore ventiquattro del giorno antecedente l'invio mediante l’utilizzo del Modello UNI - Distacco UE disponibile sulla piattaforma dedicata e che l’impresa utilizzatrice italiana, come più avanti indicato, avrà informato l’agenzia di somministrazione straniera, da cui dipendono i lavoratori distaccati, delle condizioni di lavoro e di occupazione da applicare ai sensi dell’art. 4, comma 3, del D.lgs. n.136/2016.