Misure urgenti a tutela del lavoro - DL n. 146/2021: prime indicazioni per le imprese
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il DL n. 146/2021 recante "Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili". Il provvedimento, in vigore dal 22 ottobre 2021, contiene diverse disposizioni in materia di lavoro e tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Si riepilogano di seguito le misure principali in tema lavoro.
Lavoro relazioni industriali e capitale umano
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26/10/2021
Misure urgenti a tutela del lavoro - DL n. 146/2021: prime indicazioni per le imprese

Equiparazione fino al 31 dicembre 2021 della quarantena alla malattia, ai fini del trattamento economico

L’art. 8 del DL n. 146/2021, proroga la tutela della quarantena fino al 31 dicembre 2021, rifinanzia gli oneri per l’indennità di malattia a carico dell’INPS anche per l’anno 2021 e prevede un indennizzo forfettario per i datori di lavoro per gli oneri sostenuti relativi ai propri lavoratori dipendenti non aventi diritto all’assicurazione economica di malattia presso l’INPS.
Si ricorda che, in precedenza per tale tutela non erano previsti appositi stanziamenti a copertura per l’anno 2021.
Il nuovo testo prevede che, per i lavoratori dipendenti del settore privato, il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva sia equiparato a malattia fino al 31 dicembre 2021, ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento. Il periodo stesso non è computabile ai fini del periodo di comporto.
Rimane fermo che per i predetti periodi, il medico curante redige il certificato di malattia (senza necessità di indicare gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva).
Ai lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia a carico dell’INPS, viene riconosciuta fino al 31 dicembre 2021 l’indennità economica di malattia (con correlata contribuzione figurativa), sulla base del settore aziendale e della qualifica del lavoratore, nei limiti delle apposite risorse stanziate dello Stato per gli anni 2020 e 2021, dando priorità agli eventi cronologicamente anteriori.

Inoltre è previsto che, dal 31 gennaio 2020 al 31 dicembre 2021, per le tutele di cui all’art. 26 (quarantena e lavoratori fragili), i datori di lavoro del settore privato, esclusi i datori di lavoro domestico, abbiano diritto a un rimborso forfettario per gli oneri sostenuti relativi ai propri lavoratori dipendenti non aventi diritto all’assicurazione economica di malattia presso l’INPS.

Per ciascun anno solare, il rimborso è riconosciuto al datore di lavoro una tantum per ogni singolo lavoratore ed è previsto solo nei casi in cui la prestazione lavorativa, durante l’evento, non possa essere svolta in modalità agile. Il rimborso è erogato dall’INPS, per un importo pari a euro 600,00 per lavoratore, previa presentazione da parte del datore di lavoro di apposita domanda telematica corredata da dichiarazione attestante i periodi riferiti alle tutele di cui all’art. 26 da trasmettere nelle modalità ed entro i termini che saranno indicati dall’INPS. L’INPS, nell’effettuare i controlli a campione sulle dichiarazioni prodotte dai datori di lavoro, è autorizzato all’acquisizione e al trattamento dei dati sensibili contenuti nelle certificazioni mediche e nella documentazione sanitaria dei lavoratori interessati. Il beneficio è riconosciuto nel limite massimo di spesa complessivo pari a 188,3 milioni di euro per l’anno 2021 dando priorità agli eventi cronologicamente anteriori. L’INPS procede al monitoraggio dei limiti di spesa sulla base delle domande ricevute dai datori di lavoro e, qualora venga raggiunto il limite di spesa, non si procede ad ulteriori rimborsi.