CORONAVIRUS - Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica - 2020-168
Nella giornata di ieri il Governo ha approvato il DPCM 23/02/2020 che dispone misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus.
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24/02/2020
CORONAVIRUS - Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica - 2020-168

Nella giornata di ieri il Governo ha approvato il DPCM 23/02/2020 che dispone misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus.

In particolare, nei comuni delle Regioni Lombardia (Comuni del Basso Lodigiano quali Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione d’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini) e Veneto (Vo’ Euganeo) per il contenimento del contagio sono adottate le seguenti misure urgenti:

- divieto di allontanamento e di accesso dai Comuni indicati nel DPCM, da parte di tutti gli individui comunque presenti negli stessi;

- sospensione di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato;

- sospensione delle attività scolastiche, compresa quella universitaria;

- sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura;

- sospensione delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;

- chiusura di tutte le attività commerciali, ad esclusione di quelle di pubblica utilità e dei servizi pubblici essenziali;

- obbligo di accedere ai servizi pubblici essenziali, nonché agli esercizi commerciali per l’acquisto di beni di prima necessità indossando dispositivi di protezione individuale o adottando particolari misure di cautela individuate dal Dipartimento di prevenzione delle aziende sanitarie competenti per territorio;

- sospensione dei servizi di trasporto di merci e di persone, terrestre, ferroviario, nelle acque interne e pubblico locale, anche non di linea, con esclusione del trasporto di beni di prima necessità e deperibili e fatte salve le eventuali deroghe previste dai prefetti territorialmente competenti;

- sospensione delle attività lavorative per le imprese, ad esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità, ivi compresa l’attività veterinaria, nonché di quelle che possono essere svolte in modalità domiciliare ovvero in modalità a distanza.

- sospensione dello svolgimento delle attività lavorative per i lavoratori residenti o domiciliati, anche di fatto, nei comuni o nelle aree interessate, anche ove le stesse si svolgano fuori dai Comuni o dalle aree indicate.

Vengono inoltre disposte ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sul territorio nazionale, tra cui l’obbligo per gli individui che dal 1° febbraio 2020 sono transitati ed hanno sostato nei comuni di cui al DPCM a comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio, ai fini dell’adozione, da parte dell’autorità sanitaria competente, di ogni misura necessaria, ivi compresa la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva. 

Le disposizioni del DPCM sono efficaci per quattordici giorni, salva diversa successiva disposizione, quindi fino a tutto il 7 marzo 2020.

Con proprie ordinanze regionali Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Veneto hanno disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado e degli asili nido, e la sospensione dell'attività didattica delle Università (lezioni, esami, sedute di laurea), di manifestazioni ed eventi e di ogni forma di aggregazione in luogo pubblico o privato, delle gite di istruzione e dei concorsi fino al 1° marzo 2020.

Tutto ciò premesso, in ottemperanza a quanto previsto dal DPCM 23/02/2020, nonché dalle ordinanze Regionali, le indicazioni del Ministero della Salute e quanto disposto dalle massime autorità competenti in materia a livello nazionale si raccomanda alle Aziende di attenersi a quanto indicato dagli Organi competenti, rispettando le seguenti misure precauzionali:

- devono essere sospesi dal lavoro i lavoratori residenti o domiciliati (anche di fatto) nei comuni indicati nel DPCM. Gli stessi devono essere invitati a rimanere nel proprio domicilio.

- devono essere sospese le trasferte di lavoro nelle aree interessate dal DPCM. Qualora l’Azienda abbia inviato lavoratori nei Comuni interessati dal DPCM per svolgervi attività, successivamente al 31 gennaio u.s., andrà data informazione al Dipartimento di Prevenzione dell’AUSL. La medesima informazione deve essere fornita al Dipartimento di Prevenzione dell’AUSL nell’ipotesi in cui nello stesso periodo siano rientrati dei lavoratori da zone a rischio epidemiologico come identificate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità.

- non deve essere consentito l’accesso in Azienda a soggetti (clienti, fornitori ecc.) provenienti dai territori interessati dal DPCM;

Considerata l’emergenza sanitaria attualmente in corso si consiglia altresì, in questa fase, di evitare occasioni di aggregazione collettiva in ambito aziendale (riunioni, assemblee, ecc.).

Inoltre, nel caso in cui un soggetto dovesse manifestare i primi sintomi durante lo svolgimento dell’attività lavorativa e risponda alla definizione di caso sospetto, cioè una persona con infezione respiratoria acuta (improvvisa febbre o tosse o dispnea) che nei 14 giorni precedenti l’insorgenza della sintomatologia:

- abbia viaggiato in zone a rischio epidemiologico come identificate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità;

- sia stato a contatto stretto con un caso probabile o confermato di infezione da SARS-CoV-2;

- abbia lavorato o frequentato una struttura sanitaria dove sono stati ricoverati pazienti con infezioni da SARS-CoV-2;

- abbia avuto possibili contatti con soggetti provenienti dalle zone italiane recentemente poste in isolamento dalle autorità competenti;

andrà immediatamente attivato il protocollo stabilito dall’Istituto Superiore di Sanità, che consiste nel contattare il numero di emergenza nazionale 112 (118 nelle regioni in cui non è attivo il numero unico europeo): il personale della Centrale Operativa valuterà ogni singola situazione e adotterà le misure necessarie.

Per informazioni generali è invece possibile chiamare il numero di pubblica utilità 1500, attivato dal Ministero della Salute.

Si informa infine che l’Istituto Superiore di Sanità ha pubblicato un decalogo di buone prassi e messo a disposizione materiali divulgativi all’indirizzo https://www.iss.it/?p=5108 con i quali si rimarcano le normali procedure standard di buona prassi igienica personale che per comodità si allegano e si consiglia di stampare, esporre in bacheca e distribuire ai lavoratori.

I prodotti detergenti e disinfettanti risultano ancora ad oggi il dispositivo più efficace e con il minore impatto operativo e per la salute della persona.

Stando alle conoscenze attuali, con ogni probabilità, nei prossimi giorni i casi di contagio aumenteranno. Pertanto, è fondamentale non omettere nessuno sforzo per tentare di contenere il contagio e al contempo evitare un eccessivo allarmismo nonché un sovraccarico delle strutture ospedaliere che sarebbe dannoso per tutta la collettività.

Per qualsiasi approfondimento la documentazione ministeriale aggiornata è sempre scaricabile all’indirizzo http://www.salute.gov.it/portale/documentazione/p6_2_6.jsp?iPageNo=1&cPageNo=1, mentre la pagina https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/ creata dall’Istituto Superiore della Sanità (https://www.iss.it/) fornisce notizie aggiornate riguardo al monitoraggio dell'evoluzione del Coronavirus.

                                              

 

 

Allegati

opuscolo-ministero-salute-covid19-1.pdf

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