DL 17.03.2020 n. 18 - Ammortizzatori sociali: CIGO e assegno ordinario FIS - 2020-291
Il DL 17.03.2020 n. 18, contiene disposizioni in tema di ammortizzatori sociali, tutele previdenziali e altre previsioni sulla sicurezza rilevanti per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro.
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18/03/2020
DL 17.03.2020 n. 18 - Ammortizzatori sociali: CIGO e assegno ordinario FIS - 2020-291

Il DL 17.03.2020 n. 18, contiene disposizioni in tema di ammortizzatori sociali, tutele previdenziali e altre previsioni sulla sicurezza rilevanti per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro.

L’art. 19 disciplina la concessione della CIGO e dell’assegno ordinario FIS.

I datori di lavoro che, nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”, per una durata massima di nove settimane (comunque entro il mese di agosto 2020).

L’articolo afferma che le sospensioni che possono essere prese in considerazione sono quelle a decorrere dal 23 febbraio 2020. Su questo punto in particolare di attendono ulteriori chiarimenti.

La norma, mentre esclude espressamente l’applicazione delle procedure previste dall’art. 14 del D.lgs. n. 148/2015, fa salvi “l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva”.

Si tratta di una disposizione contraddittoria sotto doversi aspetti. Confindustria sta chiedendo chiarimenti all’Inps ed ha segnalato la situazione al Ministero del lavoro perché sia posto rimedio.

La domanda che, in quanto legata alla emergenza in atto, non è soggetta alla verifica dei requisiti relativi alle causali, deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

Per quanto riguarda l’assegno ordinario garantito dal FIS, e limitatamente all’anno 2020, non si applica il tetto aziendale (di cui all’art. 29, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148).

L’assegno ordinario erogato dal FIS è concesso, limitatamente al periodo indicato e nell’anno 2020, anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo che occupano mediamente più di 5 dipendenti. Si sta invece verificando a livello nazionale gli ammortizzatori disponibili per le aziende del terziario sopra i 50 dipendenti che sembrerebbero essere escluse dal FIS ordinario. L’assegno ordinario del FIS spetta infatti solo alle Aziende tra 6 e 50 dipendenti dei settori non coperti da CIG e CIGS.

Il predetto trattamento FIS, su istanza del datore di lavoro può essere concesso con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS. Anche questa disposizione necessita di chiarimenti.

I Fondi bilaterali alternativi (art. 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148) garantiscono l’erogazione dell’assegno ordinario con le stesse modalità previste per l’assegno ordinario erogato dal FIS.

Il comma 8 prevede che i lavoratori destinatari delle norme di cui al presente articolo devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 23 febbraio 2020. Questa limitazione vuol dire che ai lavoratori assunti successivamente a quella data non si può applicare la CIGO per “COVID-19”, con conseguente necessità di attivare le forme e le procedure ordinarie di CIGO ovvero di ricorrere alla CIG in deroga.

Il finanziamento per queste prestazioni è pari a 1.347,2 milioni di euro per l’anno 2020.

In attesa di ulteriori indicazioni, alleghiamo due facsimili per attivare la fase di informazione e consultazione  sindacale nei confronti di RSU (se esistenti) e OO.SS di settore per l’ammortizzatore sociale della CIGO e del FIS Assegno Ordinario. Per le aziende associate l’informativa alle OO.SS di settore può essere inviata da Unindustria Reggio Emilia per conto dell’azienda.

Allegati

cig-x-covid-19-schema-comunicazione-rsu-unindustria.doc

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Redazione Unindustria
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