
Circolare dell'Agenzia delle Entrati e bonus fiscali in edilizia
Con la Circolare 8/E del 19 giugno 2025 l’Agenzia delle Entrate fornisce i primi chiarimenti relativi alle condizioni di applicabilità dei bonus fiscali in edilizia dopo le novità introdotte dalla legge di Bilancio 2025 (legge 207/2024).
Si ricorda, infatti, che la legge di Bilancio 2025 prorogando sino al 2027 la vigenza dei bonus edili (Bonus Ristrutturazioni, Ecobonus, Sismabonus, Sismabonus acquisti) ne ha anche ridotto le aliquote di detrazione, fissate in due ordini di misure, variabili a seconda dell’anno di sostenimento delle spese e in relazione alla posizione soggettiva del beneficiario. Pertanto, in linea generale i bonus spettano:
– nel 2025 al 50% per gli interventi eseguiti sull’abitazione principale del proprietario o del titolare di diritti reali sulla stessa, e al 36% per gli interventi su tutti gli altri immobili;
– nel 2026-2027 al 36% per gli interventi eseguiti sull’abitazione principale del proprietario o del titolare di diritti reali sulla stessa e al 30% per gli interventi su tutti gli altri immobili.
Le novità normative hanno determinato, da subito, alcuni dubbi interpretativi riferiti, soprattutto, all’applicabilità delle aliquote maggiorate in specifiche ipotesi, quali, ad esempio, la destinazione ad abitazione principale alla fine dei lavori, l’esecuzione di lavori condominiali su fabbricati in cui non tutti i condòmini possiedono l’unità come abitazione principale, o ancora nel caso di accesso ai cd. bonus sugli acquisti (Sismabonus acquisti e Bonus per l’acquisto di abitazioni in fabbricati ristrutturati).
Su tutti questi aspetti interviene l’Agenzia delle Entrate chiarendo alcuni profili applicativi.
Sismabonus acquisti e Bonus per l’acquisto di abitazioni in fabbricati ristrutturati per intero e venduti da imprese di costruzione: sì alle detrazioni con l’aliquota maggiorata del 50% per il 2025 se l’unità acquistata viene destinata ad abitazione principale entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi del primo anno di fruizione del beneficio fiscale. Detrazione al 50% anche per l’acquisto di box pertinenziali, se si rispetta lo stesso termine per adibire ad abitazione principale l’immobile di cui il box è pertinenza.
Ammessa, inoltre, l’aliquota maggiorata del 50% anche in caso di lavori condominiali agevolabili con il Bonus ristrutturazioni, l’Ecobonus o il Sismabonus, per la quota di spesa riferita ai condòmini che sono proprietari o titolari di un diritto reale sulla propria abitazione principale.
Sono confermati, inoltre, i limiti massimi di spesa e di detrazione già previsti e l’applicazione delle nuove aliquote a tutte le categorie di interventi agevolati.