
Il chiarimento dell'Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate fa chiarezza sulle modalità di fatturazione della ritenuta di garanzia negli appalti pubblici, con applicazione dello split payment. In particolare, alla luce dei chiarimenti pubblicati nei giorni scorsi, le imprese possono adottare entrambe le modalità di fatturazione, al netto o al lordo della ritenuta dello 0,5%. L’aspetto fondamentale rimane l’esigibilità dell’IVA, che si concretizza solo al momento del pagamento del corrispettivo, indipendentemente dalla modalità di fatturazione adottata.
In particolare, con la risposta n. 52 del 28 febbraio scorso, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che in un appalto pubblico è ammessa l’indicazione in fattura del corrispettivo per la prestazione eseguita, al lordo della ritenuta dello 0,5% a garanzia degli obblighi contributivi. Al momento dell’effettivo pagamento della ritenuta, già fatturata, la Pubblica amministrazione trattiene l’IVA e la versa all’Erario con il meccanismo dello split payment. La ritenuta (prevista dall’articolo 11, comma 6, del Codice dei contratti pubblici, D.Lgs. 36/2023), si applica agli importi netti progressivi delle prestazioni e viene svincolata solo in sede di liquidazione finale, previa verifica della regolarità contributiva tramite il rilascio del DURC.