
I chiarimenti della risposta dell’ Agenzia delle Entrate
L’ opzione dello sconto in fattura o della cessione del credito per lavori condominiali è prevista solo se c’è stata una delibera assembleare e una CILAS anteriori al 17 febbraio 2023 e il sostenimento di spese, documentate da fattura, per lavori già eseguiti, entro il 30 marzo 2024 (cfr. art.2, DL 11/2023-legge 38/2023, art.1, co.5, DL 39/2024-legge 67/2024 e anche art.121, co.7-bis, del D.L. 34/2020-legge 77/2020).
L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti nella Risposta n.15/E del 28 gennaio 2025; due, in particolare, gli ambiti al centro dei chiarimenti dell’Agenzia.
In presenza di più interventi autonomi compresi nella medesima CILAS, è possibile continuare a fruire del Superbonus sotto forma di cessione del credito o di sconto in fattura, anche se, al 30 marzo 2024, risultino pagate spese, comprovate da fattura, riferite alla parziale esecuzione di anche uno solo degli stessi.
Inoltre, in caso di varianti ad una CILAS “tempestiva”, effettuate dopo il 30 marzo 2024, in presenza di lavori già avviati e spese fatturate già pagate a tale data, sono confermate le opzioni per sconto in fattura e cessione del credito sulle ulteriori spese sostenute nel 2024 e 2025 relative ad interventi condominiali agevolati con il Superbonus.