Crediti Industria 4.0 e Ricerca, sviluppo, innovazione e design – Nuovo obbligo di comunicazione preventiva e di completamento
Introdotte importanti novità per l’accesso ai benefici del Piano Transizione 4.0 e a quelli per l’attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica.
Ricerca e Innovazione Fisco e Tributi
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04/04/2024
Crediti Industria 4.0 e Ricerca, sviluppo, innovazione e design – Nuovo obbligo di comunicazione preventiva e di completamento

Il 29 marzo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. 29 marzo 2024, n. 39, in vigore dal giorno successivo, che introduce importanti novità per l’accesso ai benefici del Piano Transizione 4.0 e a quelli per l’attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica

Al comma 1 dell’articolo 6 del decreto-legge viene specificato che per poter fruire dei crediti d’imposta per gli investimenti di cui alla L. n. 178/2020, allegati “A” e “B” (credito d’imposta 4.0), e per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica di cui all’articolo 1, commi 200, 201 e 202, della L. n. 160/2019, ivi incluse le attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica di cui ai commi 203, quarto periodo, 203-quinquies e 203-sexies dello stesso articolo, occorrerà inviare una serie di dati al Mimit (Ministero delle imprese e del made in Italy). 

In particolare, le imprese dovranno comunicare preventivamente, in via telematica, l’ammontare complessivo degli investimenti che intendono effettuare a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione. La comunicazione dovrà essere aggiornata al completamento degli investimenti. La comunicazione telematica di completamento degli investimenti dovrà essere effettuata anche per gli investimenti realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 29 marzo 2024 (giorno antecedente alla data di entrata in vigore del decreto-legge).

Le comunicazioni dovranno essere effettuate sulla base del modello approvato con decreto direttoriale 6 ottobre 2021 del Ministero dello sviluppo economico. Tale modello, sinora facoltativo, diventa così obbligatorio, e subirà una serie di modifiche, anche per quel che concerne il contenuto, le modalità e i termini di invio, che verranno adottare con apposito decreto direttoriale del Mimit.

Il comma 3 del medesimo articolo 6, inoltre, modifica sostanzialmente la fruibilità dei crediti 4.0 sinora maturati. Viene infatti stabilito che, per gli investimenti in beni strumentali nuovi relativi all’anno 2023, la compensabilità dei crediti maturati e non ancora fruiti è subordinata alla comunicazione effettuata secondo le modalità di cui al decreto direttoriale sopra richiamato.

A fini di monitoraggio il Mimit comunicherà mensilmente al Ministero dell'economia e delle finanze i dati ricevuti.

Riepiloghiamo di seguito le varie ipotesi: 

  1. investimenti precedenti il 31/12/2022: nessuna modifica;
  2. investimenti 4.0 effettuati dal 01/01/2023 al 31/12/2023: fruibilità sospesa sino all’invio della comunicazione ex-post (relativa al completamento degli investimenti e alla ripartizione negli anni del credito) al Mimit (il modulo non è ancora disponibile);
  3. investimenti effettuati dal 01/01/2024 al 29/03/2024: obbligo di comunicazione ex-post e fruibilità sospesa sino all’invio della comunicazione al Mimit (il modulo non è ancora disponibile);
  4. Investimenti effettuati dal 30/03/2024: obbligo di comunicazione ex-ante (relativa all’ammontare degli investimenti) ed ex-post e fruibilità sospesa sino all’invio delle comunicazioni al Mimit (il modulo non è ancora disponibile).

A chi rivolgersi

Davide Bezzecchi
Davide Bezzecchi
Responsabile Ricerca e innovazione
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Adeodato Ceci
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