Credito d’imposta beni strumentali industria 4.0 – Anno 2024
È confermato anche per il 2024 il credito d'imposta per l'acquisto dei beni strumentali materiali e immateriali aventi le caratteristiche Industria 4.0.
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15/12/2023
Credito d’imposta beni strumentali industria 4.0 – Anno 2024

Aliquote in vigore nel 2024

Le aliquote del credito d’imposta applicabili agli investimenti in beni strumentali materiali Industria 4.0 (allegato A della legge n. 232/2016) per l’anno 2024 restano quelle già in vigore per il 2023, vale a dire:

  • 20% del costo dell’investimento, fino a 2,5 milioni di euro; 
  • 10% da 2,5 fino a 10 milioni di euro; 
  • 5% da 10 a 20 milioni di euro.

Per quanto riguarda, invece, i beni strumentali immateriali, come ad esempio i software (allegato B della legge n. 232/2016), dal 1° gennaio 2024 l’aliquota del credito d’imposta si ridurrà al 15% rispetto al 20% applicabile nel 2023, fermo restando il limite dell’investimento massimo agevolabile di 1 milione di euro. 

Le imprese che effettueranno entro il 31 dicembre 2023 la “prenotazione” dei beni strumentali immateriali aventi le caratteristiche previste dalla normativa, con ordine accettato dal venditore e avvenuto pagamento di almeno il 20% del costo di acquisizione, potranno continuare a godere della più vantaggiosa aliquota del 20% per gli investimenti realizzati entro il 30 giugno 2024

Ricordiamo che in assenza di condizioni contrattuali che spostano in avanti il passaggio della proprietà (ad esempio necessità di collaudi), l’investimento si ha per effettuato alla consegna o spedizione per i beni acquistati o acquisiti in leasing, ovvero alla data di ultimazione della prestazione (accettazione dell’opera da parte del committente) per gli investimenti in appalto (articolo 109, D.P.R. n. 917/86, T.U.I.R.).

Ricordiamo inoltre che già dal 1° gennaio 2023 non risultano più disponibili i crediti di imposta per i beni strumentali ordinari (ovvero non Industria 4.0) e per la formazione 4.0.

Dopo il 2024

Per i beni strumentali materiali 4.0 l’agevolazione proseguirà senza variazioni nel 2025 e fino al 30 giungo 2026 per i beni prenotati (vedi sopra) entro il 31 dicembre 2025.

Anche per i beni strumentali immateriali 4.0 l’agevolazione si riproporrà nel 2025, con la solita coda al 30 giugno 2026 per i beni prenotati entro il 31 dicembre 2025, ma con aliquota ridotta al 10%. Gli investimenti in beni strumentali immateriali realizzati entro il 30 giugno 2025 continueranno a beneficiare della maggiore aliquota del 15% se prenotati (vedi sopra) entro il 31 dicembre 2024.

Annotazione in fattura e sugli altri documenti

Ricordiamo che le fatture e gli altri documenti (es DDT) relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’indicazione dei riferimenti normativi che disciplinano l’agevolazione.

Qualora le fatture fossero sprovviste di tale indicazione, si può procedere alla loro regolarizzazione. In particolare, nel caso di fatture ricevute in formato cartaceo, il riferimento alle disposizioni agevolative può essere riportato dal soggetto acquirente sull’originale di ogni fattura, sia di acconto che di saldo, con scrittura indelebile, anche mediante l’utilizzo di un apposito timbro. In presenza di fatture elettroniche, è possibile stampare il documento di spesa apponendo sulla copia cartacea la predetta scritta indelebile e conservarlo ai sensi dell’articolo 39 del D.P.R. n. 633 del 1972 oppure, in alternativa, realizzare un’integrazione elettronica, da unire all’originale e conservare insieme allo stesso, e inviare tale documento sotto forma di autofattura allo SdI. 

Per tutte le descritte modalità si può fare riferimento alla circolare dell’Agenzia delle entrate n. 9/2021 e alle risposte agli interpelli dell’Agenzia delle entrate nn. 438 e 439 del 5 ottobre 2020.

Vendita o sostituzione del bene

Se entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di investimento, il bene è ceduto a titolo oneroso o destinato a strutture estere, il credito è corrispondentemente ridotto (recapture dell’agevolazione).

Il credito non si perde se il bene originario viene sostituito con un bene nuovo, a patto che quest’ultimo abbia caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dalla norma che ha introdotto l’agevolazione (requisiti obbligatori, riconducibilità dell’investimento alle tipologie indicate negli allegati A o B della legge n. 232/2016) e che si attesti l’effettuazione dell’investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell’interconnessione.

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Aldo Bianchi
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Adeodato Ceci
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